Negli accorpamenti il tetto di spesa è basato sulle unità «iniziali». Conta il numero di abitazioni censite al catasto prima di effettuare gli interventi. Diversamente dal sismabonus acquisti, in cui il numero di unità immobiliari da considerare per quantificare il vantaggio fiscale è necessariamente quello risultante a fine lavori, nel sismabonus tradizionale, anche maggiorato al 110%, per l’individuazione del limite di spesa, vanno considerate le unità immobiliari censite in catasto all’inizio degli interventi edilizi.
Sismabonus demolizioni
Ciò è importante, ad esempio, per gli interventi che comportino l’accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un’unica unità abitativa, ovvero nelle demolizioni con ricostruzione che ottengono un differente numero di unità abitative rispetto a quelle demolite. Il limite, che comprende anche le spese sostenute per la classificazione e verifica sismica degli immobili, in ambito condominiale va calcolato considerando nel numero di unità abitative anche le pertinenze.
I requisiti tecnici e le procedure per l’attestazione non sono descritti dai due decreti Mise Requisiti e Asseverazioni del 6 agosto scorso, ma dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 58/2017, modificato dal decreto 329/2020.
Eco Sisma Bonus
È stato più volte confermato che sono ammessi al sismabonus del 110% gli interventi su immobili che solo al termine dei lavori saranno destinati ad abitazione, a patto che il cambio di destinazione d’uso risulti chiaramente nel provvedimento autorizzatorio. Alcune considerazioni a parte vanno fatte sull’intervento di Eco-sisma-bonus che prevede, per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali (zone sismiche l, 2 e 3) finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica una detrazione dell’80%, se si “guadagna” una classe sismica, o dell’85% due classi, su spese fino a 136.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio, da ripartire in dieci anni.
Superbonus 110%
Sebbene, ai fini del superbonus 110%, si tratti di un intervento “trainato”, questo intervento viene assorbito dagli interventi “trainanti”, cioè isolamento termico per almeno il 25% della superficie disperdente lorda e intervento antisismico, per cui al posto del limite unico dei 136.000 euro occorre considerare i singoli limiti previsti per tali interventi. Rimane il dubbio se, per i lavori che restano fuori dal 110%, un condominio che intenda realizzare sia interventi antisismici che di risparmio energetico debba per forza applicare il comma 2-quater o possa fare riferimento alle disposizioni proprie dei singoli interventi.
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