Il SismaBonus prevede detrazioni di imposta Irpef o Ires, dal 50 al 110% delle spese sostenute dal 1° Gennaio 2017 per realizzare interventi antisismici riguardanti lavori di ristrutturazione degli edifici predisposti ad adeguamento sismico presenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3.
Le classi di rischio del patrimonio immobiliare vanno dalla classe A+ (più sicura e antisismica) alla classe G (meno antisismica). Ogni intervento che riguardi il passaggio a una o più classi di rischio sismico inferiore, prevede una relativa detrazione d’imposta.
Il riferimento per individuare l’ambito temporale all’interno del quale si accede al sismabonus non è più soltanto l’avvio della procedura autorizzatoria. Si guarda anche alla data di emissione del titolo abilitativo. A stabilirlo è stata la legge di Bilancio 2021 (legge 178/co), con una modifica che tocca un problema evocato da un pacchetto di interpelli pubblicati dall’Agenzia delle Entrate. La questione viene, anzitutto, sollevata dll’interpello 31, dove si chiede quale sia la data di inizio della procedura autorizzatoria, indicata come termine di riferimento proprio dalle norme in materia di sisma bonus. Nel caso descritto dal contribuente, infatti, il permesso di costruire è stato originariamente richiesto «in una data antecedente al 1° gennaio 2017, ma successivamente a tale data» ne é stata richiesta «la voltura a favore del nuovo proprietario» ed il permesso è stato poi «concesso a quest’ultimo». Bisogna ricordare che le regole relative all’incentivo, prevedevano che il bonus fosse limitato alle sole spese collegate a interventi con procedure autorizzatorie iniziate «dopo la data di entrata in vigore» della disposizione: quindi, il primo gennaio del 2017. Nella risposta 31 le Entrate spiegano che «la richiesta definita dall’istante come voltura del titolo autorizzativo non sembra rappresentare l’avvio di una nuova procedura, quanto piuttosto il mero subentro dell’istante (acquirente dell’immobile) nel procedimento di rilascio del permesso a costruire già avviato a suo tempo dalla società venditrice».
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