sismabonus

Sismabonus autonomo nelle unità collegate

A seguito del documento emanato a Febbraio 2021 dalla Commissione monitoraggio sul sismabonus, istituita presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono nate alcune perplessità sulla fruizione dei bonus per la ristrutturazione antisismica degli edifici in aggregato.

Cos'è il Sismabonus?

Il SismaBonus prevede detrazioni di imposta fino al 110% delle spese sostenute dal 1° Gennaio 2017 per realizzare interventi antisismici riguardanti lavori di ristrutturazione degli edifici predisposti miglioramento sismico o adeguamento sismico presenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3. 

Questo incentivo economico è nato per trattare la problematica della vulnerabilità sismica, per rendere gli edifici maggiormente resistenti e preparati ad un eventuale rischio sismico.

Sismabonus ed edifici in aggregato

Riguardo agli edifici in aggregato, occorre, prima di tutto, ricordare che un conto è la normativa fiscale (fruibile eventualmente), un conto è il Dpr 380/2001 (Testo unico edilizia) e la normativa tecnica sulle costruzioni (cogenti e obbligatori in ogni caso). Partiamo dal concetto di aggregato edilizio, indissolubilmente legato alla complessità: aggregato organico e strutturato di parti tra loro interagenti, in base alla quale il comportamento globale del sistema non è immediatamente riconducibile a quello dei singoli costituenti, dipendendo dal modo in cui essi interagiscono.

Il concetto tecnico di aggregato, che possiamo ritrovare anche negli aspetti giuridici del condominio, racchiude dunque complessità strutturali, che vanno oltre la singola unità immobiliare. Per questo le norme tecniche per le costruzioni (Dm 17 gennaio 2018) al §8.7 introducono l’unità strutturale: in presenza di edifici in aggregato, contigui, a contatto od interconnessi con edifici adiacenti, i metodi di verifica di uso generale per gli edifici di nuova costruzione possono risultare inadeguati. Nell’analisi di un edificio facente parte di un aggregato edilizio, infatti, occorre tenere conto delle possibili interazioni derivanti dalla contiguità strutturale con gli edifici adiacenti. A tal fine dovrà essere individuata l’unità strutturale (Us) oggetto di studio, evidenziando le azioni che su di essa possono derivare dalle unità strutturali contigue.

L’unità strutturale dovrà avere continuità da cielo a terra, per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali e, di norma, sarà delimitata o da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da edifici contigui strutturalmente ma, almeno tipologicamente, diversi. Oltre a quanto normalmente previsto per gli edifici non disposti in aggregato, per gli edifici in aggregato dovranno essere valutati gli effetti di: spinte non contrastate sulle pareti in comune con le unità strutturali adiacenti, causate da orizzontamenti sfalsati di quota, meccanismi locali derivanti da prospetti non allineati, sia verticalmente sia orizzontalmente, unità strutturali adiacenti di differente altezza.

Sisma bonus e calcolo del massimale di spesa

Ed è proprio il sisma bonus ad aver accentuato la dicotomia: il massimale di spesa è infatti calcolato sulla singola unità immobiliare, ma le valutazioni tecniche devono essere svolte sull’intera unità strutturale. Tale aspetto fu evidenziato già dalla nascita del provvedimento fiscale. Il Dpr 917/1986 all’art 16-bis, comma 1 lettera i) recita: interventi relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione.

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