Il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l’asseverazione devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori.

Tra asseverazioni, polizze e differenze tra Ecobonus e Sisma bonus maggiorati dal Superbonus, è molto semplice “fare confusione”. Per questo è meglio chiarire gli aspetti fondamentali delle asseverazioni sismiche.

Asseverazioni tecniche per il Sismabonus 110%

Le asseverazioni tecniche per il Sismabonus 110% non vanno presentate all’ENEA ma al comune, allegate al titolo abilitativo/edilizio relativo, proprio come si faceva per il Sismabonus classico (70 o 80% in base al miglioramento di una o due due classi). Ricordiamo che in allegato al decreto ci sono i moduli che i tecnici dovranno redigere per consentire che tali interventi possano rientrare tra quelli detraibili al 110%. Si può fruire del Supersismabonus 110% anche in caso di intervento locale che non produce alcun ‘salto di classe sismica. Quindi, l’asseverazione del Progettista delle opere strutturali, allegato B, dovrà essere consegnata allo Sportello Unico dell’Edilizia (SUE) contestualmente al deposito del  titolo edilizio (S.C.I.A. o Permesso di Costruire) e una copia andrà consegnata al  Committente.

La Polizza Assicurativa obbligatoria

La polizza assicurativa è obbligatoria e, nell’allegato B, c’è un apposito ‘spazio’ dove confermarne il possesso da parte del progettista/asseveratore. Bisogna confermare in tutti i moduli, al tecnico, di possedere la polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, per garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata.

Gli Allegati

L’allegato B-1 è il modulo con il quale il Direttore dei Lavori delle opere strutturali potrà asseverare la corrispondenza dei lavori al progetto, compreso le eventuali varianti, la congruità delle spese sostenute, l’importo degli Stati di Avanzamento Lavori e la riduzione del rischio sismico ottenuta a seguito dell’intervento eseguito. 

L’allegato B-2 è il modulo con il quale il Collaudatore delle opere strutturali potrà asseverare la corrispondenza dei lavori al progetto, compreso le eventuali varianti, e la riduzione del rischio sismico ottenuta dopo l’intervento antisismico. 

L’allegato 1-SAL è il modulo con il quale il Direttore dei lavori delle opere strutturali emetterà gli stati di avanzamento lavori, per usufruire da parte del Committente dell’opzione della Cessione del Credito o dello Sconto in fattura.

Cessione del Credito e Sconto in Fattura

In caso di cessione del credito o sconto in fattura, il direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori (SAL) redigendolo secondo il modello. Il SAL costituisce l’attestazione di conformità di quanto eseguito al progetto depositato, come asseverato dal progettista, per l’ottenimento dei benefici fiscali previsti nei casi di intervento in corso, a condizione che l’importo ed il numero dei SAL siano conformi a quanto previsto dall’articolo 121, comma 1-bis DL Rilancio. Il deposito dei SAL avviene al completamento dell’intervento contestualmente all’attestazione relativa all’ultimazione dei lavori, e, ove previsto, il collaudo statico. Per accedere alla cessione del credito o allo sconto in fattura si dovranno consegnare le sopracitate asseverazioni al soggetto che apporrà il visto di conformità.

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